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Nuove tabelle dotazioni di sicurezza 2024

Come già anticipato nel nostro precedente articolo “Nuovo Codice della Nautica 2024 tante novità“, il legislatore, con la nuova riforma, ha creato e/o modificato le tabelle per le dotazioni si sicureza da tenere a bordo in due diverse categorie:

  • IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO
  • UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE

Scopriamo insieme cosa prevede la nuova normativa.

Codice della Nautica 2024

Codice della Nautica 2024

Andando ad aprire il nuovo DECRETO n. 133 del 17 settembre 2024, che modifica il decreto n. 146 del 29 luglio 2008, troviamo le nuove tabelle per le dotazioni di sicurezza che come abbiamo detto si dividono in:

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO

Nell’ALLEGATO V (articolo 54) troviamo la seguente tabella di “mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza della costa o dalla rive per specie di navigazione e loro equivalenze”

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE

DotazioniSenza
limite
Entro
50 miglia
Entro
12 miglia
Entro
6 migli
a
Entro
3 miglia
Entro
1 miglia
Entro
300 metri
Acque
interne
zattera di salvataggio (a)
(per tutte le persone a bordo)
xx
zattera di salvataggio costiera (b)
(per tutte le persone a bordo)
x
giubbotti di salvataggio (c) almeno categoria 150
(per tutte le persone a bordo)
xxx
giubbotti di salvataggio (c) almeno categoria 100
(per tutte le persone a bordo)
xxxx
luce ad attivazione automatica (d)
(montata sui giubbotti di salvataggio)
xxx
salvagente anulare (e) con cimaxxxxx
boetta luminosa (d) per salvagentexxxx
boetta fumogena (f)x (2)x (2)x (2)x (2)x (1)
fuochi a mano a luce rossa (f)x (3)x (2)x (2)x (2)x (2)
razzi a paracadute a luce rossa (f)x (3)x (2)x (2)x (2)
bussola e tabelle di deviazione (g) per le imbarcazionixxx
orologioxxx
barometroxx
binocoloxx
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 mxx
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)xxx
carte nautiche della zona
in cui si effettua la navigazione
xx
strumenti da carteggioxx
cassetta di pronto soccorso (h)xx
fanali regolamentari (Colreg)xxxxx
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)xxxxxx
fischio e campana (per le unità > 12 metri)xxxxx
strumento di radioposizionamento (GPS)xx
apparato VHF (m)xxx
E.P.I.R.B. (m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e
121,5 MHz
x
riflettore radar (i)xx
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentinaxxxxxx
(la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)


B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

DotazioniSenza
limite
Entro
50 miglia
Entro
12 miglia
Entro
6 miglia
Entro
3 miglia
Entro
3 miglia
Entro
300 metri
Acque
interne
imbragatura di sicurezza da ponte (l)
con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) (l)
x (2)x (2)x (1)

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

  1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
  2. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
  3. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
  4. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
  5. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
  6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
  7. L’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
  8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
  9. L’imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

Note

  • Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
  • Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all’allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma
    2-bis, del regolamento).
  • Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all’uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio,
    in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
  • Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell’unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
  • I battelli di servizio, comprese le moto d’acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall’unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

E) Estintori

  1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche,
    comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4,
    che si avvalgono dell’esenzione dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla
    costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
  2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)Capacità estinguente portatile
P 18.4
18,4 < P 147
P > 147
13 B
21 B
34 B

Imbarcazioni

Potenza totale installataNumero e capacità estinguente degli estintori
P (KW) In plancia o posto guidaIn prossimità
dell’apparato motore 1
In ciascuno degli altri locali
o gruppi di locali adiacenti
P 18.4
18.4 < P
74 \ 74 < P 147
147 < P 294
294 < P 368
P > 368
1 da 13 B
1 da 21 B
2 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B
1 da 13 B
Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono:
a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;
b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.

Note

  • Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. A un numero più alto corrisponde una
  • maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
  • x La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.
  • x Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per
  • classe di fuoco B.
  • x Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
  • x Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
  • La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buono stato di conservazione e
  • l’indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde).”

DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI
DIPORTO

Ulteriori dotazioni raccomandate per tutte le unità:

DotazioniSenza
limite
Entro
50 miglia
Entro
12 miglia
Entro
6 miglia
ancorax (2)xxx
cima idonea per il traino dell’unitàxxxx
cime d’ormeggiox (4)x (4)x (3)x (2)
parabordi xxxx
mezzo marinaioxxx
secchioxxx
torcia stagnaxxx
coltello galleggiantexxx
coni di legno tenero per le prese a marexx
attrezzi e parti di ricambioxx
tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezzaxxx
salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare”xxx
bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica)x
VHF aggiuntivo, anche portatilex
sistema di allarme e/o localizzazione dell’uomo in marexx

Ulteriori dotazioni raccomandate per tutte le unità a vela:

DotazioniSenza
limite
Entro
50 miglia
Entro
12 miglia
Entro
6 miglia
antenna VHF di riservax
cesoiex
banzigo per alberox
set per riparazione velex
ancora galleggiantex

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE

DotazioniNaviSenza
limite
Entro
12 miglia
Entro
6 migli
a
Entro
3 miglia
Acque
interne
zattera di salvataggio (a)
(per tutte le persone a bordo)
x (2)x
zattera di salvataggio costiera (b)
(per tutte le persone a bordo)
xx
giubbotti di salvataggio (c) almeno categoria 150
(per tutte le persone a bordo)
xxxx
giubbotti di salvataggio (c) almeno categoria 100
(per tutte le persone a bordo)
xx
luce ad attivazione automatica (d)
(montata sui giubbotti di salvataggio)
xxx
salvagente anulare (e) con cimax (2)xxxxx
boetta luminosa (d) per salvagentexxx
boetta fumogena (f)x (4)x (2)x (2)x (2)x (2)x (2)
fuochi a mano a luce rossa (f)x (4)x (3)x (3)x (2)x (2)x (2)
razzi a paracadute a luce rossa (f)x (4)x (3)x (3)x (2)x (2)x (2)
bussola e tabelle di deviazione (g) per le imbarcazionixxxx
orologioxxx
barometroxxx
binocoloxxx
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 mxxxxxx
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)xxx
carte nautiche della zona
in cui si effettua la navigazione
xxx
strumenti da carteggioxx
cassetta di pronto soccorso (h)xxxx
fanali regolamentari (Colreg)xxxxxx
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)xxxxx
fischio e campana (per le unità > 12 metri)xxxxxx
strumento di radioposizionamento (GPS)xxx
apparato VHF-DSC (m)xxx
apparato VHF (m)xxx
SSB (m)x
SSB (m) o telefono satellitare (n)x
E.P.I.R.B. (m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e
121,5 MHz
xx
riflettore radar (i)xxxx
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentinaxxxxxx
(la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)

B) Ulteriori dotazione di sicurezza per le imbarcazioni e i natanti da diporto a vela

DotazioniSenza limiteEntro
50 miglia
Entro
12 miglia
Entro
6 miglia
Entro
3 miglia
Acque
interne
imbragatura di sicurezza da ponte (l)
con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) (l)
x (2)x (2)x (1)

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

  1. I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l’unità è abilitata a trasportare, fino al massimo
    di 12, più l’equipaggio.
  2. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati e di modifiche strutturali che producano
    differenziali magnetici.
  3. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO
    come emendate.
  4. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
  5. Gli strumenti da carteggio consistono in un compasso, due squadrette, una riga o una parallela.
  6. Le carte nautiche possono essere sostituite dalla cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo
  7. delle Capitanerie di porto 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 193 del 19/08/2002.
  8. L’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’I.M.R.C.C. e
    conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
    rispondente comunque alla norma EN 60945.
  9. L’imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo individuale certificato.
  10. Per le navi, i locali o i vani chiusi in cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore
    o uguale a 55 C° o a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw, sono dotati di un impianto fisso di
    estinzione degli incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell’organismo tecnico autorizzato. Sono obbligatorie una pompa
    meccanica da incendio per almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono
    obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall’articolo 75, comma 1, lettera p), del
    regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico
    dell’organismo tecnico autorizzato.
  11. Per le imbarcazioni e i natanti marcati CE, i dispositivi antincendio sono conformi all’allegato II del decreto legislativo 18 luglio
    2005, n. 171; per le imbarcazioni e i natanti non marcati CE i dispositivi antincendio sono conformi all’allegato V, lettera e), del
    regolamento.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi
    considerati equivalenti a quelli prescritti.
  13. L’apparato VHF con DSC deve essere collegato all’apparato GPS, qualora non integrato.
    D) Riferimenti normativi
    a) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 12/08/2002, n. 219, o certificate SOLAS MED
    (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
    b) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 02/03/2009.
    c) I giubbotti di salvataggio per natanti e imbarcazioni sono dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come
    emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate,
    come indicati dalla lettera circolare Serie Generale n. 80/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del
    17/11/2009. I giubbotti di salvataggio per le navi sono dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme
    IMO come emendate.
    d) Le luci ad attivazione automatica per i giubbotti e la boetta luminosa per i salvagenti sono dispositivi certificati SOLAS MED
    (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
    e) Il salvagente anulare è un dispositivo certificato SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate,
    ovvero approvato secondo il DM del 29/9/1999, n. 385.
    f) I razzi, i fuochi a mano e le boette fumogene sono certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come
    emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
    g) Le bussole magnetiche sono disciplinate con il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 e successive modifiche.
    h) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è determinato dalla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio
    1988, n. 279, e successive modifiche.
    i) Dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
    l) Dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
    m) Apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
    2017, n. 239.
    n) Telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
    porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20
    dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.”

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2 thoughts on “Nuove tabelle dotazioni di sicurezza 2024

  1. Luigi Falcone ha detto:

    Mi interesserebbe sapere se è possibile avere contatto con persone capaci di applicare su uno scafo SALPA 19 cabin una pellicola , e se fornite materiale per effettuare.

    1. NauticaGS ha detto:

      Buonasera, dove si trova la barca?

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